DL sostegno al Banco Alimentare. Il testo integrale
La L.R.8/2014 (Legge di stabilità 2014), all’art. 18 “Contributo straordinario per interventi a favore delle famiglie disagiate” prevede la predisposizione di un disegno di legge da parte della Giunta regionale per la definizione di forme di sostegno alle associazioni di volontariato che operano sul territorio regionale
nel campo della raccolta alimentare – banco alimentare.La bozza di provvedimento, allegata alla presente, che offro alla riflessione del Governo regionale, intende perseguire in particolare i seguenti obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.
L’iniziativa trova inoltre nell’Azione 3.C.3.7.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Basilicata – “sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici” un potenziale canale di sostegno considerato che tale Azione:
- prevede la possibilità di sostenere “Servizi finalizzati al recupero, a fini benefici e di contrasto della marginalità economica, dei prodotti alimentari e non alimentari invenduti, in analogia con esperienze innovative in materia (es. “Last Minute MARKET
”) ed in linea con l’indicazione del Parlamento Europeo che ha dichiarato il 2014 quale “Anno della lotta allo spreco alimentare”;
- individua quali destinatari del provvedimento Cooperative sociali ed imprese senza fini di lucro.
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO SUL TERRITORIO REGIONALE NEL CAMPO DELLA RACCOLTA ALIMENTARE – BANCO ALIMENTARE.
Art. 1 – Finalità.
1. La Regione Basilicata, nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza, sostiene e promuove l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.
Art. 2 – Beneficiari.
1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale (art.18 comma 5 L.R. n.8 del 30 aprile 2014) avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore, così come individuati dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, che esercitano in modo prevalente l’attività di cui all’articolo 1 e che presentano i seguenti requisiti:
a) operare in Basilicata;
b) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.
Art. 3 – Interventi.
1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e FINANZIARIO mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Il programma di cui al comma 1 in particolare prevede i seguenti obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. I rapporti tra la Regione ed i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. La convenzione di cui al comma 3 prevede le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione.
Art. 4 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb riguardante gli interventi di sostegno al terzo settore del bilancio di previsione 2014